Questa è una domanda che sicuramente moltissimi cori e direttori si saranno fatti nell’organizzare o eseguire concerti.

Ma la vera domanda da porsi è un’altra: «Perché dobbiamo pagare i diritti d’autore?».

Non siamo qui a parlare della SIAE in quanto tale:

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico, preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione dei diritti d’autore.

In particolare la SIAE, come prescritto dagli articoli 180-183 della legge sul diritto d’autore (art.180 della Legge del 22/0/1941, n.633), agisce come ente intermediario tra il pubblico e i detentori dei diritti, occupandosi di: concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell’interesse degli aventi diritto; percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni; ripartire i proventi tra gli aventi diritto. 

Nè di come svolge il suo esercizio sul farci pagare i bollettini dei concerti (obbligatori, tra l’altro, per legge), ma dell’importanza e del dovere di riconoscere questo “diritto d’autore”.

Quando i cori eseguono i loro brani in repertorio nei concerti “pubblici”, stanno utilizzando di fatto composizioni che sono state ideate e realizzate appunto dai compositori, che hanno il diritto di proprietà – chiamato più propriamente “diritto d’autore” – su questi stessi brani.

Il diritto d’autore è, come dice il termine stesso, un “diritto”, come vero e proprio istituto giuridico, che ha lo scopo di tutelare i frutti dell’attività creativa e intellettuale, attraverso il riconoscimento sia morale sia patrimoniale all’autore dell’opera.

Questo riconoscimento dev’essere remunerato per legge, per un periodo limitato nel tempo: fino a 70 anni dopo la morte dell’autore (attraverso anche i propri eredi). Dopodiché l’opera diventa di Pubblico Dominio. È qui che entra in gioco la SIAE, che gestisce, tutela e remunera questi diritti.

Gli scopi del diritto d’autore sono molteplici. Tra i più importanti: tutela dell’atto creativo, tutela economica dell’autore, diffusione di arte e scienza.

Nel primo caso, dietro all’atto creativo dell’autore c’è un impegno, c’è un lavoro e un investimento di tempo e spesso anche di denaro che pongono quindi tutto questo da tutelare, riconoscendo i meriti del suo creatore.

Nel secondo caso, il diritto d’autore favorisce la creazione e incentiva a “creare” in quanto il lavoro viene retribuito e ricompensato.

Nel terzo caso, le opere dell’ingegno creativo, avendo una naturale tendenza a una diffusione estesa e potenzialmente senza limiti, richiedono una protezione che vada al di là di quella che può essere a livello nazionale. Questo si collega articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani, nel quale al paragrafo 2 riconosce il valore supremo dello sforzo dell’ingegno umano e sancisce che: «Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore».

Giunti a questo punto, dobbiamo anche fare riferimento al diritto morale dell’autore, riconosciuto in tutte le legislazioni del mondo.

Questo diritto “nasce” dal momento in cui l’opera creativa si manifesta. Solo l’autore può decidere se e quando pubblicare la sua opera.

Accanto a questo diritto, vi è anche il diritto patrimoniale, sancito e riconosciuto dall’articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani: «I diritti patrimoniali sono i diritti esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera e di trarne un compenso per ogni tipo di uso».

Comprendendo questa “esclusività” di proprietà dell’opera di un autore, si comprenderà anche la necessità e l’obbligatorietà di riconoscerla anche quando quest’opera viene eseguita in un concerto.

Gli esecutori, nel momento in cui eseguono un brano, stanno utilizzando una proprietà altrui.

Sul piano economico, non dobbiamo confondere quelli che sono gli eventuali proventi, che un autore, un compositore può chiedere come commissione a un coro, a un gruppo strumentale o orchestra, un ente, ecc., per aver realizzato la sua opera, la sua composizione – questo si tratta di un atto privato di carattere commerciale, che viene stipulato liberamente tra i due contraenti – rispetto al riconoscimento del diritto d’autore, che viene stipulato per legge e dove i proventi – per i compositori e anche per gli editori, laddove le composizioni fossero pubblicate edite – vengono stabiliti secondo dei parametri ben precisi e istituzionali.

La gestione dei diritti d’autore, da parte della SIAE, si suddivide in diverse sezioni, quelle alle quali anche i cori dovranno attenersi nelle loro esecuzioni concertistiche e nelle rispettive richieste e pagamenti dei bollettini.

Sezione MUSICA

Dedicata ai diritti relativi alle opere musicali, con o senza testo letterario, sia di genere classico sia leggero, i diritti di pubblica esecuzione delle opere, inclusa quella cinematografica e la diffusione radiotelevisiva e i diritti di riproduzione meccanica delle opere.

Sezione DOR – LIRICA

Sezione Lirica e Balletto

Tutela le opere del teatro musicale e della danza, come: le opere liriche, gli oratori, i balletti, le coreografie, le opere pantomimiche. Tutela i diritti d’autore che derivino da rappresentazioni in pubblico, diffusioni radiofoniche o televisive (via etere, cavo, satellite), Internet, riproduzioni cinematografiche, video, audio, CD-ROM, attuate con qualsiasi supporto tecnico o sistemi di diffusione.

Sezione DOR (Opere Drammatiche e Opere Radiotelevisive)

Tutela le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe, comprese quelle create appositamente per la radio, la televisione o altri mezzi di diffusione a distanza. Questa sezione tutela i diritti relativi alle rappresentazioni in pubblico, alla diffusione radiotelevisiva, via cavo o via satellite, e i diritti relativi alla riproduzione meccanica (audio, video, CD ecc.) ed alla comunicazione pubblica con apparecchi radiotelevisivi. Si occupa inoltre della tutela dei diritti relativa alla diffusione via Internet.

Sezione OLAF (Opere Letterarie ed Arti Figurative)

Vengono amministrati i diritti relativi ad opere letterarie (e loro traduzioni) e a tutte quelle opere relative ad arti visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, computer art). Per le prime la SIAE amministra i diritti relativi alla lettura o recitazione in pubblico, alla riproduzione meccanica (su dischi, videocassette, CD-ROM ecc.), alla diffusione radiofonica e televisiva, alla comunicazione pubblica per radio o tv, alla diffusione tramite le più moderne tecnologie (Internet), vengono inoltre tutelate la riproduzione a stampa delle opere letterarie, attraverso la vigilanza sui contratti di edizione che le sono affidati dagli autori.  Per le seconde invece la SIAE esercita la tutela del diritto di riproduzione su libri, cataloghi, riviste, poster, cartoline, oggetti e materiali vari, videocassette, CD-ROM, e dei diritti di diffusione televisiva, o effettuata con l’uso delle più moderne tecnologie (Internet).

Sezione CINEMA (Cinema e Opere Audiovisive)

Tutela le opere cinematografiche o assimilate (film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, telenovelas e soap operas, situation comedies, film inchiesta in una o più puntate, documentari televisivi e cartoni animati di breve durata fino a 45′, ecc.).

Per quanto riguarda più specificatamente le esecuzioni concertistiche, vi sono tre sotto sezioni, della Sezione MUSICA, a cui attenersi e per le quali si dovranno compilare i relativi bollettini e pagare i diritti d’autore:

Modello 107/OR (colore rosso) – per le esecuzioni dal vivo, con ballo, di complessi orchestrali o singoli esecutori; concertini; pianobar; concerti di musica leggera, pop ed esecuzioni simili.

Modello 107/C (colore blu) – per i concerti di musica classica (s’intende anche la musica sacra e colta), jazz, di danza e per le musiche di scena in spettacoli teatrali.

Modello 107/SM (colore verde) – esecuzioni musicali con strumento meccanico (juke boxes – radio – riproduttori fonografici o digitali con o senza amplificazione ecc.).

Ognuno di questi modelli, avrà dei costi precisi da sostenere, anche in base al luogo (vi sono costi differenti per esempio tra un tipo di teatro e un altro, un auditorio o una chiesa) e alla quantità di posti a sedere che questo luogo può avere.

Concludiamo nel dire che molti enti, associazioni, federazioni, ecc. nazionali hanno stipulato convenzioni con la SIAE, volti a disciplinare in modo particolare le esecuzioni concertistiche.

Nel 2006 la FENIARCO (Federazione Nazionale Italiano Associazioni Regionali Cori) ha stipulato la convenzione con la SIAE volta a disciplinare le esecuzioni musicali gratuite di repertorio amministrato dalla Sezione Musica effettuate con esibizioni “dal vivo”, su tutto il territorio nazionale, da complessi corali (con accompagnamento di non più di due strumenti musicali) aderenti a Feniarco.

Di seguito il link dove potete leggere e scaricare la convenzione SIAE/FENIARCO.

http://www.feniarco.it/it/servizi/servizi-per-associati/siae