Aderiscono ad AERCO circa 230 cori di tutte le province della regione. La maggior parte di essi è costituito in una delle forme associative previste dalla normativa vigente: Associazione Culturale, APS – Associazione di Promozione Culturale, Fondazione, ma alcuni non sono… nulla. Si tratta, quasi esclusivamente, di quei cori nati all’interno di una Parrocchia, dove il referente (o responsabile) è il Parroco stesso. Quest’ultima è una situazione pressoché ed oramai insostenibile dopo la grande riforma operata sul Terzo Settore dal D.lgs. 117/2017. Vediamo perché ogni coro dovrebbe avere una forma associativa che lo cauteli e lo inserisca a pieno titolo in quel mondo del volontariato che è ora regolato da una serie di norme giuridiche, economiche e fiscali.
Aprire un’associazione culturale consente di svolgere attività culturali, formative ed educative avvalendosi dell’impegno di un gruppo di persone accomunate dagli stessi interessi e obiettivi. Ma quali sono le regole alle quali devono sottostare le associazioni culturali? Quali sono i requisiti e i passaggi per avviare una no profit culturale, e quanto costa questa procedura? In questo articolo vedremo tutti gli step necessari per costituire un’associazione culturale. Inoltre, parleremo dei cambiamenti previsti per questo tipo di categoria associativa che, con la riforma del Terzo Settore, andrà di fatto a essere inglobata nella categoria delle Associazioni di promozione sociale (APS). Diamo subito la definizione di associazione culturale. Con questo termine si indica un ente privato senza scopo di lucro (cooperativa, ODV o APS) il quale riunisce un gruppo di persone desiderose di utilizzare risorse comuni per raggiungere degli obiettivi nel campo della cultura, dell’educazione e dell’insegnamento. Lo scopo di questo gruppo non può dunque essere quello del guadagno, parlando per l’appunto di un ente no profit.
Un’associazione culturale può agire in diversi ambiti, come quello musicale (nel nostro caso), del cinema, del teatro, dell’educazione civica, dell’arte, dello sport e della protezione ambientale. Tra le varie attività può organizzare corsi, eventi, gite, e raccolte fondi. Le attività sono riservate prevalentemente ai soci dell’associazione e non devono avere come scopo il guadagno.

È ancora possibile aprire un’associazione culturale?

Affrontiamo ora una questione importante, ossia il futuro di questa categoria associativa. La riforma del Terzo Settore ha infatti introdotto importanti novità riguardo alle associazioni culturali. Con l’art. 89 del D.lgs. 117/2017, infatti, il legislatore ha rimosso questa categoria dall’art. 148 del TUIR dedicato alla gestione fiscale degli enti non commerciali. Questa modifica ha importanti ripercussioni sulle associazioni culturali in quanto le priva di un’agevolazione fondamentale per lo svolgimento delle loro attività.

Con la nuova normativa, infatti, queste associazioni non potranno più beneficiare della de-commercializzazione delle entrate provenienti da:
• I corrispettivi specifici versati dagli iscritti, associati, partecipanti, o di altre associazioni che svolgono la medesima attività, per partecipare alle attività svolte dall’associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
• Le cessioni (anche a terzi) di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Le disposizioni contenute nel titolo X del D.lgs. 117/2017, tra le quali troviamo il sopra citato art. 89, entreranno però in vigore solo dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione da parte della Commissione Europea. Per il momento, quindi, ci troviamo in un periodo di “gap legislativo” in cui è ancora possibile aprire un’associazione culturale e gestirla godendo dei benefici fiscali pre-riforma del Terzo Settore.

Quando verrà attuato l’art. 89 del D.lgs. 117/2017, però, le associazioni culturali dovranno decidere se:
• continuare ad esistere ma al di fuori del Terzo Settore, perdendo i benefici fiscali e iniziando a considerare come commerciali le attività elencate sopra, attività che fanno parte del loro “DNA”;
• assumere la veste di Associazione di promozione sociale (APS) adeguando il proprio statuto e iscrivendosi al RUNTS, cosa che permetterà loro di continuare a usufruire dei benefici fiscali legati alla de-commercializzazione delle attività.

Per potersi qualificare come APS, un’associazione dovrà soddisfare questi requisiti:
• presentare almeno 7 soci persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale;
• avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
• assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando questo sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità;
• avere un numero di lavoratori impiegati nell’attività non superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Prima di proseguire con i passaggi per creare un’associazione culturale, vale la pena sottolineare che chiunque condivida i valori dell’ente può fare richiesta di diventare socio, a patto di accettare le regole che vengono stabilite nello statuto.

Come aprire un’associazione culturale: i requisiti

Quali sono i requisiti fondamentali per costituire un’associazione culturale? Si parte dal numero di persone necessarie: per dare il via a un ente di questo tipo è necessario poter contare su un minimo di 3 persone disposte a diventare soci fondatori nel caso delle associazioni e delle cooperative, mentre il numero sale a 7 persone fisiche o 3 associazioni per costituire una ODV o un’APS.
Per quanto riguarda il tipo di attività, al di là della già menzionata assenza dello scopo di lucro, per essere tale un’associazione culturale deve impegnarsi a promuovere e a organizzare delle attività culturali. Dopo aver individuato i soci fondatori e aver delineato le finalità di stampo culturale, sociale e ricreativo, le persone che intendono costituire un’associazione culturale sono chiamate ad affrontare dei precisi passaggi burocratici, che daranno effettivamente vita all’ente: vediamoli.

I passaggi per costituire un’associazione culturale

Per aprire un’associazione culturale ci sono degli step burocratici obbligatori da affrontare. Si parla nello specifico della redazione dello statuto e dell’atto costitutivo, della relativa firma, e dell’eventuale registrazione fiscale. Approfondiamo ogni singolo passaggio.

Redazione dello statuto dell’associazione

È il documento fondamentale del nuovo ente, quello che spiega come funzionerà l’associazione a livello amministrativo e operativo e qual è il suo obiettivo.All’interno dello statuto devono essere presenti tutte le informazioni più importanti, ovvero la denominazione, il rappresentante legale e tutti gli impegni che dovranno essere presi dai soci. Si parla quindi dell’assenza dei fini di lucro, dell’impossibilità di dividere i proventi, del rispetto dei principi d’uguaglianza e democrazia, e via dicendo. Lo statuto dell’associazione riassume inoltre le regole relative dell’elettività delle cariche sociali, la sovranità dell’assemblea dei soci e così via. Chi desidera diventare un socio deve impegnarsi a rispettare regole, diritti e doveri qui riportati.

Redazione dell’atto costitutivo

Si tratta del documento che rappresenta l’accordo tra i soci fondatori e che deve essere da questi firmato. Al suo interno dovranno essere presenti dati come la sede della nascente associazione, le informazioni sui soci fondatori e il loro ruolo, lo scopo dell’ente, il nome e l’eventuale patrimonio (quest’ultimo non sempre obbligatorio, come nel caso delle cooperative). All’atto costitutivo bisogna allegare anche lo statuto dell’associazione.

Registrazione fiscale

L’attribuzione di un codice fiscale è uno passaggio necessario per poter aprire un conto corrente a nome dell’associazione e per altri eventuali passaggi successivi. Per richiedere il codice fiscale è necessario presentare il modello AA5/6 compilato presso l’Agenzia delle Entrate, per poi registrare l’atto e lo statuto con la presentazione del modello 69.

Richiesta partita Iva

L’associazione ha la facoltà – ma non l’obbligo – di aprire una partita Iva, passaggio necessario nel caso in cui l’associazione culturale intenda svolgere un’attività commerciale in modo continuativo (fermo il fatto che questa attività non dovrà mai diventare principale e non dovrà avere scopo di lucro, restando sempre ausiliaria alle attività istituzionali indicate nello statuto). Questi sono i passaggi chiave da affrontare per aprire un’associazione culturale, a cui si aggiunge la possibilità di iscriversi al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, iscrizione che permette di ottenere la qualifica di Ente del terzo settore e di accedere a benefici fiscali e altri vantaggi.

Quali sono i costi per aprire un’associazione culturale

Per prima cosa, va detto che per la creazione dell’atto costitutivo e dello statuto non è obbligatorio rivolgersi a un notaio: se ne deduce quindi che è possibile in molti casi evitare questo costo iniziale. Sarà invece necessario l’intervento di questo professionista nel caso in cui ci sia la volontà di conferire personalità giuridica all’associazione. Non si tratta di una possibilità da trascurare, soprattutto considerando che in questo modo eventuali creditori potranno aggredire unicamente il patrimonio dell’associazione stessa, e non quello personale dei singoli amministratori. In questo caso, oltre ai costi del notaio, sarà necessario versare anche un patrimonio minimo di partenza, il quale può variare in base alle disposizioni regionali: in linea di massima si parla di un fondo minimo di  15.000 euro. Per quanto riguarda la registrazione dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate, che può essere effettuata anche dalle associazioni prive di personalità giuridica e senza fare ricorso a un notaio, è da calcolare il costo di una marca da bollo da 16 euro per ogni 4 facciate (oppure ogni 100 righe). È poi necessario effettuare un versamento da 200 euro per l’imposta di registro. Ulteriori costi possono presentarsi nel caso della richiesta di apertura della partita Iva, spese che possono aumentare se si sceglie di affidare la contabilità a uno studio professionale.

I vantaggi delle associazioni culturali

Per loro natura, le associazioni culturali rientrano tra i soggetti normati dal Codice del Terzo Settore, il quale riconosce la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici e a sgravi fiscali. Va peraltro detto che possono essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e quindi possono accedere a benefici fiscali, sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute (senza personalità giuridica), a patto di essere senza scopo di lucro. A livello concreto, gli enti del terzo settore definiti non commerciali (ossia che svolgono attività a titolo gratuito o anche dietro versamento di corrispettivi, purché i ricavi di tali attività non superino il 5% dei relativi costi di gestione) possono aderire al regime fiscale forfettario (con annesso esonero del versamento dell’Iva). A questo bisogna aggiungere che eventuali contributi ricevuti dalle amministrazioni pubbliche, le quote associative e altri contributi versati dai soci (ad esempio per l’iscrizione a corsi), le eventuali donazioni ricevute e i fondi raccolti durante occasioni pubbliche non sono considerate attività commerciali e quindi non sono soggette a tassazione.
AERCO ha predisposto alcuni statuti tipo per coloro che desiderano darsi una forma associativa regolamentata dalle norme vigenti:

Modulistica per Associazioni di Promozione Sociale:
• Fac simile Atto costitutivo APS: https://shorturl.at/oRoZi
• Fac simile Statuto APS: https://shorturl.at/f1xon
• Ricevuta per erogazioni in denaro da privati o imprese: https://shorturl.at/NvWCy

Modulistica per Enti del Terzo Settore:
• Fac simile Statuto ETS: https://shorturl.at/FNdf5

Modulistica per l’Agenzia delle Entrate:
• Richiesta codice fiscale: https://shorturl.at/Z1b08
• Registrazione atti: https://shorturl.at/yCaux
• Modulo per comunicazione IBAN per 5 per Mille: https://shorturl.at/6cjUk

Schemi di Bilancio:
Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di:
• Rendiconto per cassa: Mod. D: https://shorturl.at/zeM9N
Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro devono redigere un bilancio di esercizio secondo il principio di competenza, formato da:
• Stato Patrimoniale: Mod. A: https://shorturl.at/Ue4a0
• Rendiconto Gestionale: Mod. B: https://shorturl.at/avMUm
• Relazione di Missione: Mod. C: https://shorturl.at/Ob6i1

Iscrizione al Registro Unico
Le associazioni non ancora inserite nei precedenti registri e che quindi non sono state oggetto di trasmigrazione, potranno chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS,  il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’iscrizione può essere fatta esclusivamente online ed è necessario lo SPID o la CiE, la firma digitale del legale rappresentante e la pec dell’associazione. Si accede al Registro da questo link: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/